piani di lottizzazione sono agevolati, se la convenzione è
stata deliberata e sottoscritta
22.04.2002
Chiedo ai Colleghi se le agevolazioni in oggetto siano riservate ai soli
trasferimenti di aree oggetto di P.P.A. adottati ed approvati oppure siano
estendibili anche ai Piani di Lottizzazione, purchè regolarmente approvati.
Not. Giuseppe
Giorgi, ggiorgi@notariato.it
Not. Alessandro
Torroni, atorroni@notariato.it
Non è sufficiente che il piano di
lottizzazione sia approvato.
Lo afferma espressamente
la circolare n.11/E /2002 Agenzia Entrate: per questa è, infatti,
necessario che " la relativa convenzione , deliberata dal Comune, sia
firmata da quest'ultimo e dall'attuatore" e questo "prima che sia
posto in essere il trasferimento".
Secondo la circolare “sotto l'accezione piani
urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati,
rientrano sia i piani particolareggiati ad iniziativa pubblica, disciplinati
dagli articoli 13 e seguenti della legge 1150 del 17 agosto 1942 (c.d. legge
urbanistica), sia i piani urbanistici ad iniziativa privata attuativi del piano
regolatore generale (ad esempio i piani di lottizzazione previsti dall'art. 28
della legge 1150) purché la relativa convenzione, deliberata dal Comune, sia
firmata da quest'ultimo e dall'attuatore...
Si precisa che oggetto dell'agevolazione sono
beni immobili trasferiti, e che, per la conferma dell'agevolazione, deve
realizzazrsi la condizione dell'utilizzazione edificatoria".